NOTA ESPLICATIVA PER LE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI PUBBLICI ESERCIZI

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NOTA ESPLICATIVA PER LE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI PUBBLICI ESERCIZI.

Data:

03 Luglio 2026

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Descrizione

OGGETTO: NOTA ESPLICATIVA PER LE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI PUBBLICI ESERCIZI.

La presente nota chiarisce l’Ordinanza Sindacale n. 50 del 17/06/2026 al fine di specificare i criteri operativi, i limiti orari e le modalità amministrative per l'avvio delle attività di intrattenimento musicale e non introduce nuovi obblighi amministrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

 

Premesso che

 

  • l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti e di tutelare la vivibilità urbana;
  • l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco specifici poteri in materia di sicurezza urbana, nei casi previsti dalla legge;
  • gli artt. 68, 69 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) disciplinano rispettivamente lo svolgimento dei pubblici spettacoli e trattenimenti e le condizioni di sicurezza dei locali destinati agli stessi;
  • l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  • la Regione Sardegna disciplina i procedimenti amministrativi mediante il sistema SUAPE ai sensi della L.R. 24/2016 e delle Direttive SUAPE approvate con deliberazione della Giunta Regionale;
  • la Circolare del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2026 ha ribadito che la distinzione tra piccolo trattenimento accessorio e pubblico spettacolo deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità organizzative dell’evento;
  • l’Amministrazione Comunale è tenuta ad assicurare la tutela della quiete pubblica, della salute, della sicurezza urbana e della regolare convivenza civile, anche attraverso un’efficace attività di vigilanza e controllo.

 

Con riferimento al punto n. 4 dell’Ordinanza Sindacale n. 50 del 17/06/2026, come di seguito riportata si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

“4. È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub e similari) che intendano svolgere attività di intrattenimento musicale e/o acustico a carattere accessorio (quali, a titolo esemplificativo, musica dal vivo, DJ set, karaoke, esecuzioni con strumenti musicali o diffusione sonora tramite impianti di amplificazione), di presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che dovrà essere trasmessa tassativamente in via telematica, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'evento, tramite lo sportello unico Sardegna SUAP, utilizzando la modulistica unificata regionale e specificando se trattasi di attività a carattere occasionale/temporaneo o permanente”

 

  1. Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

L’art. 4 dell’ordinanza è finalizzato per consentire al SUAPE ed uffici competenti di verificare preventivamente la corretta qualificazione dell’attività proposta, distinguendo i piccoli intrattenimenti accessori dalle manifestazioni di pubblico spettacolo disciplinate dalla normativa vigente.

 

  1. Termine dei 30 giorni.

 

Il termine previsto per il presente procedimento amministrativo non costituisce termine perentorio, ma costituisce il termine ordinatorio e ha esclusiva finalità organizzativa e istruttoria.

 

Il predetto termine consente agli uffici competenti di:

 

  • verificare la completezza della documentazione presentata;
  • richiedere eventuali integrazioni documentali ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990;
  • verificare l’eventuale necessità di acquisire pareri o atti di assenso di altre Amministrazioni;
  • valutare gli aspetti inerenti la safety e security delle manifestazioni, secondo le direttive del Ministero dell’Interno;
  • verificare il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e alla normativa regionale di attuazione;
  • programmare l’attività di vigilanza della Polizia Locale;
  • verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza sindacale in materia di orari e tutela della quiete pubblica.

 

La preventiva trasmissione della pratica è finalizzata a garantire:

 

  • la tutela della sicurezza pubblica;
  • la tutela della quiete pubblica;
  • la prevenzione del disturbo arrecato ai residenti;
  • la corretta pianificazione delle attività di controllo;
  • il rispetto della normativa vigente in materia di pubblico spettacolo e somministrazione di alimenti e bevande.

 

 

La presentazione della SCIA costituisce un adempimento previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990, per lo svolgimento di specifiche attività da parte di soggetti privati, quali, nel caso di specie, i pubblici esercizi.

Le disposizioni restano vigenti e applicabili per l’intero anno solare.

Ultimo aggiornamento: 03/07/2026, 15:00

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