Descrizione
OGGETTO: NOTA ESPLICATIVA PER LE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI PUBBLICI ESERCIZI.
La presente nota chiarisce l’Ordinanza Sindacale n. 50 del 17/06/2026 al fine di specificare i criteri operativi, i limiti orari e le modalità amministrative per l'avvio delle attività di intrattenimento musicale e non introduce nuovi obblighi amministrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
Premesso che
- l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti e di tutelare la vivibilità urbana;
- l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco specifici poteri in materia di sicurezza urbana, nei casi previsti dalla legge;
- gli artt. 68, 69 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) disciplinano rispettivamente lo svolgimento dei pubblici spettacoli e trattenimenti e le condizioni di sicurezza dei locali destinati agli stessi;
- l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- la Regione Sardegna disciplina i procedimenti amministrativi mediante il sistema SUAPE ai sensi della L.R. 24/2016 e delle Direttive SUAPE approvate con deliberazione della Giunta Regionale;
- la Circolare del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2026 ha ribadito che la distinzione tra piccolo trattenimento accessorio e pubblico spettacolo deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità organizzative dell’evento;
- l’Amministrazione Comunale è tenuta ad assicurare la tutela della quiete pubblica, della salute, della sicurezza urbana e della regolare convivenza civile, anche attraverso un’efficace attività di vigilanza e controllo.
Con riferimento al punto n. 4 dell’Ordinanza Sindacale n. 50 del 17/06/2026, come di seguito riportata si forniscono i seguenti chiarimenti.
“4. È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub e similari) che intendano svolgere attività di intrattenimento musicale e/o acustico a carattere accessorio (quali, a titolo esemplificativo, musica dal vivo, DJ set, karaoke, esecuzioni con strumenti musicali o diffusione sonora tramite impianti di amplificazione), di presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che dovrà essere trasmessa tassativamente in via telematica, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'evento, tramite lo sportello unico Sardegna SUAP, utilizzando la modulistica unificata regionale e specificando se trattasi di attività a carattere occasionale/temporaneo o permanente”
- Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
L’art. 4 dell’ordinanza è finalizzato per consentire al SUAPE ed uffici competenti di verificare preventivamente la corretta qualificazione dell’attività proposta, distinguendo i piccoli intrattenimenti accessori dalle manifestazioni di pubblico spettacolo disciplinate dalla normativa vigente.
- Termine dei 30 giorni.
Il termine previsto per il presente procedimento amministrativo non costituisce termine perentorio, ma costituisce il termine ordinatorio e ha esclusiva finalità organizzativa e istruttoria.
Il predetto termine consente agli uffici competenti di:
- verificare la completezza della documentazione presentata;
- richiedere eventuali integrazioni documentali ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990;
- verificare l’eventuale necessità di acquisire pareri o atti di assenso di altre Amministrazioni;
- valutare gli aspetti inerenti la safety e security delle manifestazioni, secondo le direttive del Ministero dell’Interno;
- verificare il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e alla normativa regionale di attuazione;
- programmare l’attività di vigilanza della Polizia Locale;
- verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza sindacale in materia di orari e tutela della quiete pubblica.
La preventiva trasmissione della pratica è finalizzata a garantire:
- la tutela della sicurezza pubblica;
- la tutela della quiete pubblica;
- la prevenzione del disturbo arrecato ai residenti;
- la corretta pianificazione delle attività di controllo;
- il rispetto della normativa vigente in materia di pubblico spettacolo e somministrazione di alimenti e bevande.
La presentazione della SCIA costituisce un adempimento previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990, per lo svolgimento di specifiche attività da parte di soggetti privati, quali, nel caso di specie, i pubblici esercizi.
Le disposizioni restano vigenti e applicabili per l’intero anno solare.